PIANO FAMIGLIE ABI:
SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO
In riferimento alla circolare ABI CR/OC004527 del 24/12/2009 La Cassa ha aderito all’accordo con la modalità di sospensione della sola quota capitale per sostenere le famiglie in difficoltà a seguito della crisi.
L’intervento riguarda i mutui di importo fino a 150.000,00 Euro accesi per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale e garantiti da ipoteca su immobili residenziali, che siano erogati a:
- persone fisiche aventi reddito imponibile fino a 40.000,00 Euro annui (per singolo mutuatario)
- Clienti regolari nel pagamento del mutuo o con morosità fino ad un massimo di 180 giorni, a causa di eventi particolarmente negativi oggetto di sospensione.
Sono inclusi anche i mutui cartolarizzati.
Il Cliente potrà effettuare la richiesta di sospensione della quota capitale per almeno 12 mesi (per una sola volta) e avverrà al verificarsi di eventi specifici, indicati di seguito, che devono riguardare almeno uno dei cointestatari del mutuo:
- Perdita di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato;
- Cessazione dell’attività di lavoro autonomo;
- Decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- Ingresso in Cassa Integrazione Guadagni/Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria;
La
domanda di sospensione potrà essere presentata dall’1/02/2010 al 31/01/2011 per eventi accaduti dal 1/01/2009 al 31/12/2010. In allegato la domanda di sospensione della quota capitale del mutuo da presentare presso La Cassa:
Domanda
La sospensione dei pagamenti non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria. Al termine del periodo di sospensione, viene riattivato il processo di ammortamento ed il piano di rimborso si allunga per una durata pari al periodo di sospensione.
Per ulteriori informazioni rivolgiti al Personale de La Cassa.